Domenica il governo in carica con un DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) ha emanato disposizioni urgenti in merito al “contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica scatenata dal COVID-19”. Per quanto riguarda il culto l’apertura dei luoghi di culto è “condizionato all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”.
In esso vengono individuate diverse zone in base ai dati relativi al contagio e si dettano regole specifiche per ognuna di esse
La zona rossa : comprende 11 comuni, di cui 9 in provincia di Lodi: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; uno, Fombio, in provincia di Piacenza e Vo’ nella provincia di Padova
In questi comuni “lazzareto” si applicano le regole più strette della quarantena:
-divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale;
-divieto di riunione in qualsiasi luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
- chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, scuole materne e nidi d’infanzia-chiusura dei musei e altri istituti e luoghi della cultura;
- chiusura al pubblico degli uffici pubblici, eccetto i servizi essenziali e di pubblica utilità (le prefetture sono delegate a individuare quali e in che modalità i servizi possano essere prestati)-la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, e quelle che permettono l’acquisto dei beni di prima necessità
- l’obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali esclusi dalle chiusure indossando dispositivi di protezione individuale la -sospensione dei trasporto di merci e di persone esclusi i beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti;
- chiusura di tutte le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità
La seconda zona comprende il resto del territorio delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e quanto previsto per esse si applica anche nella province di Pesaro-Urbino e Savona
Anche per questa zona restrizioni molto simili ad eccezione del divieto di accesso e allontanamento
Per quanto riguarda il culto l’apertura dei luoghi di culto è “condizionato all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”.
Per bar e ristoranti vengono richieste le stesse condizioni dei luoghi di culto e cioè la distanza di almeno un metro tra gli avventori e così le attività commerciali in genere, idem musei e altri luoghi di cultura.
In particolare nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona chiusura dei centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica con esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.
In generale in tutta la Lombardia e nella provincia di Piacenza, sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Per tutto il resto del territorio nazionale niente gite scolastiche e, fino al 15 marzo, obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia infettiva; la proroga dei termini per il sostenimento dell’esame di guida in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell’emergenza sanitaria. Infine sanificazione dei mezzi di trasporto pubblico e l’obbligo, “per chi avesse fatto ingresso in Italia partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso DPCM odierno”
Detto questo appare singolare se non incongruo che continuino a volare gli aerei dove la distanza tra i passeggeri è di pochi centimetri, siano in servizio i mezzi pubblici, i taxi e nei ristoranti o alle Poste non si rispettino certamente le distanze richieste invece per le attività culturali e i culti.
Forse che la cultura e il culto, seppur inibiti non avranno ricadute sul PIL.
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