Il 26 marzo 2020 il paese si è svegliato scoperto dal punto di vista dei provvedimenti d’urgenza per il contenimento del contagio del COVID-19. Il 25 marzo infatti era l’ultimo giorno della chiusura, prevista dal dpcm dell’11 marzo, delle attività commerciali al dettaglio (tranne i tabaccai!), di quelle dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona (come i parrucchieri).
A questa scadenza si erano legati anche provvedimenti come la chiusura dei parchi recintati in città come Roma, e l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo che tra le altre cose vietava l’accesso anche ai parchi non recintati (per soli 5 giorni!).
Il Decreto Lockdown
La sera del 24 marzo, con la solita diretta Facebook, il premier Conte ha anticipato il Decreto Legge Lockdown e ieri pomeriggio (25 marzo) ne ha parlato alla Camera dei Deputati come “in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale” nell’ambito dell’informativa urgente sull’emergenza Covid-19.
IL decreto è on line sul sito della Gazzetta Ufficiale dalle prime ore del 26 marzo (con data 25 marzo) e in esso si legge che restano in vigore i dpcm dell’8, 9, 11, e 22 marzo fino alla loro scadenza. Ma quello in questione, il dpcm dell’11 marzo, scadeva proprio ieri 25 marzo.
Cosa si può fare (oggi)?
Quindi ad esempio oggi 26 marzo i parrucchieri potrebbero riaprire, ovviamente con l’adozione delle misure di sicurezza. Si ricorda che idonee mascherine di protezione consentono anche di stare a meno di un metro di distanza e che questa distanza è stata introdotta prima della chiusura di queste attività.
Il nuovo decreto legge elenca tutte le misure restrittive che si possono adottare tramite dpcm, ma queste (laddove non previste dai precedenti dpcm che restano validi fino a loro scadenza) necessitano appunto di uno o più dpcm.
L’attività motoria all’aperto (passeggiata e corsa) consentita dal dpcm del 9 marzo è quindi consentita fino al 3 aprile (salvo ulteriori restrizioni regionali).
Per le attività commerciali in questione invece (vendita al dettaglio, ristorazione e servizi alle persone) il paese è al momento sprovvisto di un apposito dpcm. Il decreto prevede anche che tutte le misure non espressamente citate come valide fino a naturale scadenza sono prolungate per ulteriori 10 giorni, quindi anche la chiusura di tutti i parchi (recintati e non) disposta dal ministero della salute il 20 marzo.
Non è più previsto il reato penale (art. 650 c.p.) per chi si sposta “senza valido motivo”
Questo nuovo provvedimento è stato fatto anche per sanare i profili di illegittimità delle precedenti misure, infatti non è più previsto il reato penale (art. 650 c.p.) per chi si sposta “senza valido motivo”, e questo vale anche per i casi precedenti l’entrata in vigore del decreto stesso. Era stato poi annunciato che il decreto avrebbe messo ordine nella confusione normativa ma, come visto poc’anzi, parte subito con degli ambiti non coperti.
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