Oggi nel mentre le zone rosse in Italia erano ancora da definire, l’economia va verso il collasso, sempre più gente vicina alla povertà, imprese verso il fallimento, bar e ristoranti che stanno abbandonando le loro attività a malincuore, la Camera ha approvato a scrutinio segreto con 265 voti favorevoli, 193 contrari e un astenuto il ddl Zan: legge contro discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere e identità di genere, che prende il nome dal suo relatore, il deputato del Partito democratico, Alessandro Zan.
Disegno di legge discusso in queste settimane davanti ad un disastro economico, sociale e sanitario.
Il disegno di legge pensato inizialmente contro l’omotransofobia e misoginia, esteso poi anche alle discriminazioni legate alla disabilità. Al suo interno sono state inserite iniziative per le scuole ogni 17 maggio, ‘Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia’.
L’approvazione di oggi non è la parola finale poichè prima il ddl dovrà passare prima al vaglio del Senato, che potrebbe confermare o modificare quanto votato dalla Camera.
In attesa del risultato al Senato, c’è da riflettere sull’iniziativa che può anche essere considerata, da una larga fetta di popolazione: legge di propaganda gender sui più piccoli.
E’ giusto sostenere che il programma di governo anche in tempi di pandemia non si debba bloccare, ma la vera domanda da porsi è se questo disegno di legge sia davvero opportuno?
Gli omosessuali non sono già tutelati dall’ordinamento giuridico italiano, allo stesso modo degli eterosessuali?
Si, il codice penale racchiude tutta una serie di disposizioni in materia di tutela dell’individuo, da qualsiasi tipo di offesa alla persona – quale che sia il suo orientamento sessuale – è insito in un sistema che sanziona, con pene proporzionate alla gravità del documento che viene arrecato:
I delitti contro la vita (art. 575 e ss. cod. pen.)
Contro l’incolumità personale (art. 581 ss. cod. pen.)
I delitti contro l’onore, come la diffamazione (art. 595 cod. pen.)
I delitti contro la personalità individuale (art. 600 ss. cod. pen.)
I delitti contro la libertà personale (art. 605 cod. pen
I delitti contro la libertà morale (art. 610 cod. pen.)
La minaccia (art. 612 cod. pen.)
e gli atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.).
Fino al 2016 l’ordinamento ha ritenuto illecita anche la semplice ingiuria (art. 594 cod. pen.), mentre successivamente le ha sottratto rilievo penale, fermo restando per tutti i casi di ingiuria la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni in sede civile.
Quindi, se davvero
“Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” Come ben definito nella Costituzione italiana: Art.3 I Comma.
Perché fare disegni di legge incentrati su una specifica “categoria”?
L’eccessiva propaganda, a livello europeo, di sensibilizzazione sul tema omofobia, senza rendersene conto sta portando gli stessi Governi a diversificarla dagli altri, rendendola così qualcosa di “diverso”.
In Italia i gruppi che subiscono più discriminazioni sono Rom, immigrati, musulmani, persone di colore e al quinto posto gli omosessuali secondo la statistica stilata da Demos, Osservatorio sul Nord Est, Novembre 2019
A questo punto sorge spontaneo chiedersi perché non si elaborano disegni di legge dedicati a Rom, immigrati, musulmani e persone di colore? Perché non istituire una giornata di sensibilizzazione nelle scuole anche per i numerosissimi episodi discriminatori che ogni giorno queste persone devono subire?
Al momento possiamo solo suppore le risposte.