Dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel Febbraio e Marzo 2014 e la successiva annessione della Crimea e Sebastopoli alla Federazione Russa (Russia) il 16 Marzo 2014, l’UE ha adottato, ai sensi dell’articolo 215 del TFUE, una serie di misure restrittive nei confronti di persone ed entità per il loro ruolo in azioni che minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina [1] .
A seguito del riconoscimento da parte della Russia dell’indipendenza delle Repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk il 21 Febbraio 2022 e della sua ulteriore invasione dell’Ucraina il 24 Febbraio 2022, l’UE ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 23, 25 e 28 Febbraio [2] .
Tra le principali misure attuate si segnalano:
SANZIONI INDIVIDUALI
- Congelamento dei beni di:
- il presidente russo Vladimir Putin e il ministro degli Affari esteri Sergey Lavrov;
- i membri del Consiglio di sicurezza nazionale della Federazione Russa che hanno sostenuto l’immediato riconoscimento da parte della Russia delle due aree non controllate dal governo degli oblast di Donetsk e Luhansk in Ucraina come entità indipendenti;
- i membri della Duma di Stato russa che hanno ratificato la decisione del governo sul Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza tra la Federazione Russa e le due entità;
- le persone che hanno facilitato l’aggressione militare russa dalla Bielorussia;
- Oligarchi, associati e consiglieri che hanno legami particolarmente stretti con il presidente russo Vladimir Putin;
- Divieto di mettere a disposizione fondi alle persone fisiche e giuridiche citate;
- Il divieto di viaggio applicabile alle persone elencate impedisce loro di entrare o transitare nel territorio dell’UE.
SANZIONI ECONOMICHE
- Sanzioni finanziarie rivolte al 70% del mercato bancario russo e alle principali società statali, come:
- Restrizioni all’accesso di alcune entità russe ai mercati dei capitali;
- Proibire l’accettazione di depositi eccedenti determinati valori da cittadini o residenti russi;
- Proibire la detenzione di conti di clienti russi da parte dei depositari centrali di titoli dell’Unione;
- Proibire la vendita di titoli denominati in euro a clienti russi;
- Proibire le transazioni della banca centrale russa e congelare tutti i suoi beni;
- Settore energetico
- Divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Russia di beni e tecnologie specifici nella raffinazione del petrolio.
- Settore dei trasporti
- Divieto di esportazione di beni e tecnologia nell’industria aeronautica e spaziale;
- Divieto di fornire servizi assicurativi e riassicurativi e di manutenzione relativi a tali beni e tecnologie;
- Divieto per gli aeromobili russi o controllati da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare, decollare o sorvolare il territorio (spazio aereo) dell’Unione.
- Settore tecnologico
- Restrizioni alle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e alla fornitura di servizi correlati;
- Restrizioni alle esportazioni di determinati beni e tecnologie che potrebbero contribuire al miglioramento tecnologico della Russia nel settore della difesa e della sicurezza, come semiconduttori o tecnologie all’avanguardia.
- Politica sui visti
- Interruzione del beneficio delle disposizioni sull’agevolazione del visto, per diplomatici, altri funzionari russi e uomini d’affari (“questa decisione non riguarderà i normali cittadini russi”).
Sono inoltre in discussione ulteriori sanzioni, come la rimozione delle banche russe da SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) e alcune misure sono già state adottate per sostenere la politica esterna dell’Unione nei confronti dell’Ucraina, come l’ assistenza macrofinanziaria di un importo massimo di 1,2 miliardi di euro a disposizione dell’Ucraina [3] e altri 500 milioni di euro di aiuti militari forniti attraverso il meccanismo di finanziamento fuori bilancio dell’UE ” European Peace Facility ” [4] .
SANZIONI UE ULTIMI AGGIORNAMENTI:
Vista la gravità della situazione e in risposta alla continua aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, l’UE ha introdotto nuove misure elencate di seguito.
Decisione (PESC) 2022/346 del Consiglio, del 1° Marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC e il regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1° Marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 [5] :
- Le autorità competenti degli Stati membri dell’UE si scambiano informazioni sulle autorizzazioni di beni e tecnologie a duplice uso concesse e sui dinieghi rilasciati con gli altri Stati membri e la Commissione, nonché, se del caso e su base di reciprocità, con i paesi partner;
- Divieto di investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti;
- Divieto di fornire servizi SWIFT a:
- Bank Otkritie;
- Novikombank;
- Promsvyazbank;
- Bank Rossiya;
- Sovcombank;
- VNESHECONOMBANK (VEB);
- VTB BANK;
- o a qualsiasi persona/entità stabilita in Russia i cui diritti di proprietà siano posseduti direttamente o indirettamente per più del 50% da un’entità quotata;
- Divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro in Russia o a qualsiasi persona/entità in Russia.
Decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio, del 1° Marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC e il regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° Marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 [6] :
- Divieto di trasmettere o consentire, facilitare o contribuire in altro modo alla trasmissione di qualsiasi contenuto tramite i seguenti canali mediatici :
RT- Russia Today English
RT- Russia Today UK
RT – Russia Today Germany
RT – Russia Today France
RT- Russia Today Spanish
Sputnik
- Sospensione di qualsiasi licenza o autorizzazione alla trasmissione, accordo di trasmissione e distribuzione con i soggetti quotati.
In risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell’invasione non provocata della Russia contro l’Ucraina, l’UE ha introdotto le seguenti nuove misure.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/353 del Consiglio, del 2 Marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 e la decisione (PESC) 2022/354 del Consiglio, del 2 Marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC [7] :
- Congelamento dei beni e divieto di viaggio applicabile a 22 persone bielorusse elencate che lavorano per il Ministero della Difesa bielorusso e le forze armate.
Regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio, del 2 Marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 e la decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 Marzo 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC [8] :
- Restrizioni all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso, originari o meno dell’Unione, e alla prestazione di servizi connessi;
- Restrizioni alle esportazioni di determinati beni e tecnologie, originari o meno dell’Unione, che potrebbero contribuire al miglioramento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia;
- Divieto di importazione di cemento, legno, ferro e acciaio e prodotti in gomma.
[1] Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 Marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di azioni che ledono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16-21, e il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 Marzo 2014, relativo a misure restrittive in relazione ad azioni che ledono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6–15; Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 Luglio 2014, relativa a misure restrittive in vista delle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina OJ L229, 31.7.2014, p. 13-17, e il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 Luglio 2014, relativo a misure restrittive in vista delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1–11.
[2] Decisione (PESC) 2022/264 del Consiglio, del 23 Febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC relativa a misure restrittive in vista delle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina, GU L42I del 23.2.2022, pag. 95-97, e il regolamento (UE) 2022/262 del Consiglio, del 23 Febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 relativo a misure restrittive in vista delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, GU L 42I del 23.2.2022, pag. 74–76;
Decisione (PESC) 2022/265 del Consiglio, del 23 Febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di azioni che ledono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GU L 42I del 23.2.2022, pag. 98-108, e il regolamento (UE) 2022/259 del Consiglio, del 23 Febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 relativo a misure restrittive in relazione ad azioni che ledono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GU L 42I, 23.2.2022, pag. 1–2;
Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 Febbraio 2022, relativa a misure restrittive in risposta al riconoscimento delle aree non controllate dal governo degli oblast di Donetsk e Luhansk in Ucraina e all’inserimento delle forze armate russe in tali aree, GU L 42I, 23.2.2022, pag. 109–113 e Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 Febbraio 2022, relativo a misure restrittive in risposta al riconoscimento delle aree non controllate dal governo degli oblast di Donetsk e Luhansk in Ucraina e all’ordine delle forze armate russe in tali aree , GU L 42I del 23.2.2022, pag. 77–94;
Decisione (PESC) 2022/267 del Consiglio, del 23 Febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di azioni che ledono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GU L 42I del 23.2.2022, pag. 114–172;
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 del Consiglio, del 23 Febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 relativo a misure restrittive in relazione ad azioni che ledono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GU L 42I del 23.2.2022, P. 3–14;
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/261 del Consiglio, del 23 Febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 relativo a misure restrittive in relazione ad azioni che ledono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GU L 42I del 23.2.2022, P. 15–73;
Decisione (PESC) 2022/327 del Consiglio, del 25 Febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC relativa a misure restrittive in vista delle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina, GU L 48 del 25.2.2022, pag. 1–16 e il regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 Febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 relativo a misure restrittive in vista delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, GU L 49 del 25.2.2022, pag. 1–140;
Decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 Febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di azioni che ledono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GU L 50 del 25.2.2022, pag. 1–3, e il regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 Febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 relativo a misure restrittive in relazione ad azioni che ledono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GU L 51, 25.2.2022, pag. 1–2;
Decisione (PESC) 2022/331 del Consiglio, del 25 Febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di azioni che ledono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GU L 52 del 25.2.2022, pag. 1–44;
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/332 del Consiglio, del 25 Febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 relativo a misure restrittive nei confronti di azioni che ledono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GU L 53 del 25.2.2022, P. 1–44;
Decisione (UE) 2022/333 del Consiglio, del 25 Febbraio 2022, sulla sospensione parziale dell’applicazione dell’accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sull’agevolazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa, GU L 54 del 25.2.2022, pag. 1–3;
Regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio, del 28 Febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio relativo a misure restrittive in vista delle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina, GU L 57 del 28.2.2022, pag. 1–3;
Decisione (PESC) 2022/335 del Consiglio, del 28 Febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC relativa a misure restrittive in vista delle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina, GU L 57 del 28.2.2022, pag. 4–6;
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 Febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 relativo a misure restrittive in relazione ad azioni che ledono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GU L 58 del 28.2.2022, P. 1–18;
Decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 Febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di azioni che ledono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GU L 59 del 28.2.2022, pag. 1–17.
[3] Decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 Febbraio 2022, che fornisce assistenza macrofinanziaria all’Ucraina, GU L 55 del 28.2.2022, pag. 4–11.
[4] Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 Febbraio 2022, su una misura di assistenza nell’ambito del Fondo europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di equipaggiamenti e piattaforme militari destinati a fornire forza letale, GU L 60 del 28.2 .2022, pag. 1–4; e la decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 Febbraio 2022, su una misura di assistenza nell’ambito del Fondo europeo per la pace a sostegno delle forze armate ucraine, GU L 61 del 28.2.2022, pag. 1–4.
[5] Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1 Marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 relativo a misure restrittive in vista delle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina, GU L 63 del 2.3.2022, pag. 1–4;
Decisione (PESC) 2022/346 del Consiglio, del 1 Marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC relativa a misure restrittive in vista delle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina, GU L 63 del 2.3.2022, pag. 5–7.
[6] Regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1 Marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 relativo a misure restrittive in vista delle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina, GU L 65 del 2.3.2022, pag. 1–4;
Decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio, del 1 Marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC relativa a misure restrittive in vista delle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina, GU L 65 del 2.3.2022, pag. 5–7.
[7] Regolamento di esecuzione (UE) 2022/353 del Consiglio, del 2 Marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 relativo a misure restrittive in relazione ad azioni che ledono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GU L 66, 2.3 .2022, pag. 1–13;
Decisione (PESC) 2022/354 del Consiglio, del 2 Marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di azioni che ledono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GU L 66 del 2.3.2022, pag. 14–26.
[8] Regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio, del 2 Marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive alla luce della situazione in Bielorussia, GU L 67 del 2.3.2022, pag. 1–102;
Decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 Marzo 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive alla luce della situazione in Bielorussia, GU L 67 del 2.3.2022, pag. 103–111