La gip di Milano Tiziana Landoni non convalida il fermo del ricercatore e attivista pro-Palestina, respingendo l’impianto accusatorio della Procura. Non sussistono i gravi indizi necessari per le misure cautelari. Una decisione che solleva interrogativi inquietanti sull’utilizzo delle accuse di terrorismo per reprimere il dissenso politico.
Milano, 28 ottobre 2026 – Youssef Siher torna libero. La giudice per le indagini preliminari Tiziana Landoni ha disposto l’immediata scarcerazione del trentenne ricercatore e attivista pro-Palestina, fermato sabato scorso e rinchiuso nel carcere milanese di San Vittore con accuse gravissime: istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche.
La decisione della gip non si limita a escludere la necessità di trattenere Siher in carcere. Investe le fondamenta stesse dell’impianto accusatorio costruito dalla Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, insieme alla pm Francesca Crupi.
Secondo quanto emerge dal provvedimento riportato dalla stampa, le condotte contestate a Siher non integrano, allo stato degli atti, le fattispecie penali ipotizzate dagli inquirenti. Mancano dunque i gravi indizi necessari a giustificare la misura cautelare e, prima ancora, i presupposti giuridici del fermo.
Un uomo è stato privato della libertà personale sulla base di accuse che non hanno superato il primo vaglio di un giudice. E questo dovrebbe imporre una riflessione che va ben oltre il singolo caso giudiziario.
Il terrorismo senza atti di terrorismo
Al centro dell’inchiesta c’è l’attività di Siher come amministratore dei canali social del «Movimento 17 ottobre», una pagina Instagram con circa 50.000 iscritti e un canale Telegram con circa 11.000 aderenti, nati dopo le manifestazioni e gli scontri avvenuti a Milano il 17 e 18 ottobre.
Un dettaglio temporale tutt’altro che secondario: le piattaforme gestite dal ricercatore sono state aperte quando gli episodi di devastazione e saccheggio contestati nel dibattito pubblico si erano già verificati.
Eppure, nei giorni successivi al fermo, una parte della narrazione mediatica ha presentato Siher come la mente di un progetto eversivo, il regista di una possibile insurrezione, il promotore di una strategia rivoluzionaria capace di destabilizzare l’ordine pubblico.
La stessa Procura, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, riconosceva l’assenza nei suoi messaggi di riferimenti diretti alla commissione di atti di devastazione e saccheggio. L’ipotesi accusatoria si fondava piuttosto sulla presunta capacità suggestiva dei suoi contenuti, sulla loro forza persuasiva e sull’utilizzo di un linguaggio politico radicale.
Ma un linguaggio rivoluzionario non è automaticamente un programma terroristico. La radicalità delle opinioni non equivale alla commissione di un reato. E la capacità di mobilitare migliaia di persone non può diventare, di per sé, una prova di pericolosità criminale.
È precisamente su questa distinzione che si misura la tenuta di uno Stato di diritto.
La criminalizzazione del dissenso pro-Palestina
Il caso Siher non nasce nel vuoto.
Negli ultimi anni, e con particolare intensità durante la mobilitazione contro la guerra israeliana a Gaza, abbiamo assistito a un progressivo irrigidimento delle risposte istituzionali nei confronti delle manifestazioni di solidarietà con il popolo palestinese.
La contestazione politica viene sempre più frequentemente raccontata attraverso categorie securitarie. La protesta diventa una minaccia all’ordine pubblico, il radicalismo verbale viene associato all’estremismo violento, la solidarietà con la Palestina viene sottoposta a un sospetto politico permanente.
In questo clima, l’accusa di terrorismo assume un peso che supera di gran lunga la sua dimensione giudiziaria. È una parola capace di produrre una condanna pubblica prima ancora che un tribunale abbia esaminato le prove.
Non è necessario dimostrare che ogni intervento repressivo risponda a un disegno coordinato per riconoscere una tendenza preoccupante: il progressivo restringimento dello spazio del dissenso, soprattutto quando mette in discussione le politiche del governo e le sue alleanze internazionali.
Il fermo di Siher rappresenta un caso particolarmente significativo proprio per la distanza tra la gravità delle accuse formulate e la valutazione che ne ha dato la gip.
Il nuovo decreto sicurezza e i confini della protesta
Tra le contestazioni rivolte al ricercatore figurava anche la nuova fattispecie di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, introdotta dal recente decreto sicurezza.
La scelta di ricorrere a questo strumento penale, insieme all’aggravante della finalità terroristica, pone una questione politica e giuridica fondamentale: fino a che punto si può estendere il concetto di organizzazione della violenza senza finire per colpire anche la semplice organizzazione della protesta?
Una manifestazione può essere radicale, conflittuale, persino apertamente antagonista nei confronti del governo, senza che ciò costituisca automaticamente un’attività criminale.
Naturalmente, chi commette atti di violenza risponde delle proprie condotte secondo la legge. Ma la responsabilità penale è personale e non può essere attribuita sulla base delle affinità ideologiche, della condivisione di slogan o della partecipazione a un medesimo movimento politico.
Il rischio, altrimenti, è trasformare la giustizia penale in uno strumento di controllo preventivo del conflitto sociale.
E ora chi risponde della campagna mediatica?
C’è poi un’altra responsabilità sulla quale occorre interrogarsi: quella dell’informazione.
Per giorni Siher è stato rappresentato come un pericoloso organizzatore di rivolte, associato a scenari terroristici e descritto attraverso un linguaggio che ne anticipava la colpevolezza.
La sua identità, le sue origini familiari, le sue posizioni politiche e persino la vicenda giudiziaria della moglie sono diventate elementi di una narrazione pubblica nella quale il confine tra fatti accertati, sospetti investigativi e suggestioni si è fatto sempre più sottile.
È legittimo raccontare un’inchiesta e riportare le ipotesi della Procura. È altrettanto doveroso ricordare che le ipotesi investigative non sono sentenze e che nessun cittadino può essere considerato colpevole sulla base di un comunicato, di una ricostruzione giornalistica o della gravità delle accuse contestate.
La decisione della gip impone oggi di ristabilire le proporzioni tra ciò che era stato ipotizzato e ciò che è stato effettivamente ritenuto sostenibile sul piano cautelare.
La libertà di dissentire non è una concessione del governo
Youssef Siher resta indagato. L’inchiesta proseguirà e la decisione di oggi non costituisce una sentenza definitiva di assoluzione. Ma questo non riduce la portata di quanto accaduto.
Un cittadino è stato fermato, condotto in carcere e indicato pubblicamente come una minaccia terroristica. Un giudice ha poi stabilito che non esistevano i presupposti giuridici per convalidare quel fermo e mantenerlo in custodia cautelare.
La vicenda dimostra quanto sia indispensabile l’esistenza di una magistratura capace di esercitare un controllo indipendente sulle richieste degli inquirenti, soprattutto quando entrano in gioco diritti costituzionali fondamentali.
Ma solleva anche una domanda che riguarda direttamente la qualità della nostra democrazia: quante volte la repressione del dissenso viene giustificata evocando pericoli eccezionali, prima ancora che questi siano dimostrati?
Per La Luce, la risposta non può essere l’indifferenza.
La libertà di espressione, di organizzazione e di manifestazione del pensiero non è un premio riservato a chi utilizza parole moderate o esprime posizioni gradite alle istituzioni. È un diritto che tutela anche le opinioni più radicali, scomode e impopolari, entro i limiti stabiliti dalla legge.
Una democrazia si misura proprio dalla sua capacità di tollerare il conflitto politico senza trasformarlo automaticamente in una questione di ordine pubblico o di sicurezza nazionale.
Oggi Youssef Siher torna libero. Ma rimane aperta una questione ben più grande della sua vicenda personale: il diritto di opporsi, di protestare e di contestare il potere senza essere trattati come nemici dello Stato.




