“Dossier di intelligence militare israeliana usati come prove. È una deriva pericolosa”
Genova, 13 gennaio 2026 – Materiali di intelligence militare non possono fondare procedimenti penali. È questo il cuore del duro comunicato diffuso dalle difese degli imputati nell’inchiesta genovese sul presunto finanziamento del terrorismo, alla vigilia dell’udienza davanti al Tribunale del riesame di Genova, fissata per venerdì 16 gennaio a partire dalle ore 9, con possibile decisione in serata sulla richiesta di scarcerazione.
Un testo che non si limita alla difesa tecnica degli imputati, ma che denuncia apertamente una torsione dello Stato di diritto, l’uso improprio della cooperazione penale internazionale e una compressione senza precedenti delle garanzie costituzionali, a partire dalla presunzione di innocenza.
Intelligence di guerra spacciata per prova giudiziaria
Secondo i difensori, l’impianto accusatorio non si fonda su fatti penalmente accertati, bensì su informazioni provenienti da apparati di sicurezza israeliani, raccolte in uno scenario di conflitto armato e mai validate da un’autorità giudiziaria indipendente.
Un punto centrale del comunicato riguarda infatti la natura giuridica delle fonti utilizzate:
non prove, ma materiale di intelligence, per definizione: non sottoposto a contraddittorio, non verificabile dalla difesa, privo di controllo giurisdizionale, prodotto da strutture che rispondono direttamente all’esecutivo di uno Stato parte in un conflitto.
Nel diritto italiano questo rappresenta una violazione evidente dei principi cardine del processo penale. L’articolo 191 del Codice di procedura penale sancisce infatti l’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti di legge, mentre l’articolo 526 c.p.p. impone che la decisione sia fondata esclusivamente su prove formate nel contraddittorio tra le parti.
Israele rifiuta il sistema di diritto internazionale
La difesa mette inoltre in luce una contraddizione giuridica e politica difficilmente sostenibile:
Israele rifiuta la giurisdizione della Corte penale internazionale, sottraendosi a ogni controllo sui crimini internazionali contestati da numerosi organismi ONU, ma pretende al tempo stesso che le proprie ipotesi investigative unilaterali vengano recepite come affidabili dai tribunali europei.
Nel diritto internazionale, la cooperazione giudiziaria è legittima solo se fondata su: reciprocità, affidabilità delle fonti, controllo giurisdizionale indipendente.
In assenza di questi requisiti, come chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’utilizzo di informazioni di intelligence come prova viola l’articolo 6 CEDU sul giusto processo.
Precedenti ignorati, legalità svuotata
Un ulteriore elemento richiamato dai difensori riguarda precedenti procedimenti analoghi celebrati in Italia negli anni scorsi, tutti archiviati dopo approfondite indagini proprio per l’assenza di elementi penalmente rilevanti e per l’inidoneità del materiale informativo trasmesso.
Riproporre oggi le stesse ipotesi significa, secondo la difesa, ignorare consapevolmente precedenti giudiziari consolidati, svuotando di senso il principio di legalità e trasformando l’indagine penale in un atto politico.
Presunzione di innocenza calpestata
Particolarmente grave, per i legali, è la narrazione mediatica colpevolista che ha accompagnato l’inchiesta, in aperta violazione dell’articolo 27 della Costituzione italiana, che stabilisce che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Un’impostazione che richiama il concetto di “diritto penale del nemico”, in cui non si giudicano condotte ma identità, relazioni, appartenenze culturali e solidaristiche con una popolazione sotto occupazione e bombardamenti.
Il rischio di una criminalizzazione collettiva
La difesa denuncia infine il rischio concreto di criminalizzazione indiretta dell’intera comunità palestinese e musulmana in Italia, colpita non per fatti accertati ma per legami culturali, religiosi e umanitari con una popolazione coinvolta in un conflitto armato.
Una deriva che, se accettata, aprirebbe la strada a un utilizzo selettivo e asimmetrico del diritto penale, subordinato alle logiche geopolitiche e militari.
“La giustizia non è un’arma di guerra”
La conclusione del comunicato è netta:
la giustizia non può essere piegata alle logiche del conflitto, né trasformata in uno strumento di guerra asimmetrica. Le difese annunciano battaglia in ogni sede, nazionale e sovranazionale, per impedire che il diritto penale diventi un campo di battaglia politico.



