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Home Islam

Un corso di diritto islamico all’Università “Magna Graecia” di Catanzaro

by Francesco Tieri
Aprile 8, 2026
in Islam, Italia, Prima Pagina
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Un corso di diritto islamico all’Università “Magna Graecia” di Catanzaro
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In controtendenza rispetto al calo di interesse accademico per la questione islamica, alla facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro viene attivato un corso di diritto islamico

La scomparsa del terrorismo “jihadista” in occidente, in concomitanza con l’arrivo della pandemia di Covid-19, dopo anni di allarmismo a reti unificate ha fatto registrare un calo si appeal alla presenza islamica in Italia (No Terrorism, No Party). Questo si è verificato soprattutto per la ricerca scientifica mentre il passaggio globale delle destre sovraniste all’internazionale anti-wokeista ha mediaticamente sostituito il fantasma della radicalizzazione con lo spettro dell’islamizzazione. Nel frattempo, l’indotto accademico del terrorismo ha tenuto in vita la formazione sulla de-radicalizzazione e il di(s)messo Consiglio per le relazioni con l’Islam italiano continua a farsi sentire,  un po’ come i personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello. In questo scenario viene attivato un corso di diritto islamico alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro di cui  ci sarà l’inaugurazione il 17 aprile 2026. Riteniamo interessante l’iniziatica, anche perché almeno in parte in controtendenza, e per questo abbiamo intervistato il docente di questo corso, il professor Domenico Bilotti.

 

IL DIRITTO ISLAMICO

Da un punto di vista accademico, almeno a giurisprudenza, il diritto islamico è prima di tutto un sistema giuridico di matrice religiosa, come il codice canonico cattolico. Non sarebbe quindi un tema da talk show come siamo invece abituati a sentirne parlare. Esistono poi anche codici canonici di altri cristianesimi ma sostanzialmente le università statali italiane si occupano scientificamente (cioè senza un atto di fede) del codice canonico cattolico (diritto canonico) e in piccola parte, negli ultimi anni, anche del diritto islamico. Potremmo dire che il codice canonico è la “sharia della Chiesa” così come la sharia sarebbe il “codice canonico dei musulmani”. Nessun sistema giuridico religioso coincide con le leggi di alcun paese laico ma lo studio del diritto canonico a giurisprudenza non verte sulla “compatibilità” di quest’ultimo con l’ordinamento dello Stato, cosa che invece nel dibattito pubblico si pretende dal diritto islamico. Esiste poi il diritto ecclesiastico che è la branca del diritto dello Stato che si occupa dei rapporti con le comunità religiose (che non sono le religioni! Fosse solo perché le religioni non hanno rapporti).

Un corso di diritto islamico studia quindi un ordinamento giuridico religioso, quello islamico, tra l’altro nella sua interezza non più in vigore praticamente da nessuna parte ma comunque ancora in vita, ininterrottamente, con diversi gradi di adesione personale. Gli ordinamenti dei paesi a maggioranza musulmana sono cosa diversa rispetto al diritto islamico “classico”, anche se ne ereditano in vario modo alcuni istituti. Certamente la persistenza della matrice confessionale in questi sistemi giuridici contemporanei va ben oltre, ad esempio, la permanenza del modello cattolico di matrimonio che vigeva in Italia alla nascita della Repubblica: monogamo, eterosessuale e indissolubile, senza che questo fosse neanche scritto in Costituzione. Era semplicemente “naturale” che fosse così.

Quello che manca in Italia, sempre facendo un parallelo col mondo cattolico, è la presenza sul territorio di uno o più istituti religiosi autorevoli, di quelli cioè che servono alle esigenze interne di una comunità di fede. Che è cosa diversa dagli scopi accademici di una facoltà non fideistica. Non che non vi siano delle iniziative formative ma queste non vengono percepite come autorevoli dalla maggior parte della comunità religiosa.

In realtà mancherebbe anche una bibliografia ben fatta in italiano per l’avvio dello studio del diritto islamico secondo un approccio confessionale.

Nel frattempo, lo studio scientifico della materia avanza e produce la sua visione. Anche istituzioni cattoliche come il Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica producono la loro visione. Il grande assente nel dibattito è proprio la comunità islamica.

 

INTERVISTA AL PROF. DOMENICO BILOTTI

FT: Professor Bilotti, in Italia non c’è una vera e propria tradizione accademica continuativa sul diritto islamico. Quando nasce e come si è sviluppato questo suo interesse?

DB: Ho cominciato a studiare il diritto islamico oltre un decennio addietro e ho coltivato questo contatto in molti modi. Dal basso, conoscendo le comunità islamiche dei luoghi in cui lavoravo o studiavo. In secondo luogo, ricercando l’interlocuzione con colleghe e colleghi provenienti dall’area arabo-islamica. E, come frequente nel mio lavoro, nella convegnistica estera, anche in Paesi non a maggioranza musulmana.

FT: Può dirci qualcosa di più sulla sua formazione a riguardo?

DB: Ho studiato con estrema prudenza sulle fonti del diritto islamico. Avere una minima lettura dell’arabo non basta di certo ad approcciare compiutamente quella documentazione e quella elaborazione. Il contatto con la scuola francese mi è stato utile, anche perché è stato vivace e biunivoco il rapporto con gli ordinamenti del Maghreb.

FT: Pensando ai paesi a maggioranza musulmana, il suo corso riguarderà solo il diritto islamico “classico” oppure anche quello “in uso”?

DB: Di sicuro riguarda la faglia che si apre tra il diritto classico e la fisionomia degli ordinamenti vigenti. Sul piano storico-ricostruttivo, cercheremo di preferire la comprensione “classica”. Sulle discipline puntuali, invece, sarà fondamentale individuare casi di studio sufficientemente rappresentativi.

FT: Lei è un ecclesiasticista. Con riferimento al rapporto tra lo Stato e la confessione islamica, di cui si deve occupare il diritto ecclesiastico, quanto può essere utile studiare il diritto islamico così come viene studiato il diritto canonico?

DB: Molto, inevitabilmente molto, perché si può pensare che il diritto ecclesiastico consista essenzialmente nelle norme bilaterali, negoziate tra lo Stato e le confessioni religiose, oppure e meglio assumerlo come insieme delle norme sul fatto religioso. In questo ultimo caso, l’utilità mi pare evidente.

FT: Quanto pesa sullo studio scientifico-laico del diritto islamico in Italia l’assenza di una scuola confessionale autorevole presente sul nostro territorio? A tal proposito, non posso fare a meno di pensare alle istituzioni cattoliche di diritto canonico.

DB: Le impostazioni confessionistiche hanno una grande importanza, perché aprono visioni dall’interno in un sistema religioso, che altrimenti si presenterebbe come un blocco osservabile esclusivamente dall’esterno. Hanno tuttavia il limite di tenere troppo spesso unite epistemologia e fede, che è significativo sul piano etico, ma a volte limitante su quello scientifico. La comparazione è fondamentale, spero in futuro possa essere utilmente affrontata sia dalle sensibilità religiose sia dagli studiosi laici.

FT: Ci sono pochi corsi nelle università italiane come quello che state avviando a Catanzaro e che, anche per il settore scientifico disciplinare in cui sono inseriti, vengono a volte tenuti da comparatisti o da orientalisti. Lei ritiene che la collocazione più appropriata sia nel settore “diritto canonico e diritto ecclesiastico” che da poco si chiama “diritto e religione”?

DB: Si è arrivati al diritto islamico per percorsi differenti. La tradizione è quella orientalistica, temperata in decenni a noi più vicini dalle antropologie critiche. In Italia ha avuto un ruolo importante anche la scienza del diritto comparato, sia pubblico che privato. Per il vero, ritengo utile che questo studio difenda un suo proprio radicamento anche nell’ambito di “Diritto e Religione”. La comparazione tra i sistemi giuridici monoteistici o tra sistemi teisti e sistemi non teisti è un laboratorio di conoscenze interdisciplinare, ma all’interno del quale senz’altro il campo ecclesiastico ha il suo proprio diritto di cittadinanza.

FT: Pensa anche lei, come me, che gli autori musulmani abbiano pubblicato e prodotto poco in lingue occidentali sul diritto islamico?

DB: No, è un giudizio in parte ingeneroso. Dove la barriera linguistica si è stemperata grazie a traduzioni attendibili e alla credibile circolazione di istituti e idee la produzione scientifica è stata interessante. Potrà dirsi al massimo discontinua, non certo priva di spunti.

FT: Può fare qualche esempio?

DB: Dovrei cominciare da An-Na’im, le cui riflessioni su diritto naturale e liberalismo stanno esattamente a metà tra diritto costituzionale e dottrina dello Stato. Particolarmente formative, inoltre, due studiose di “confine” come Fatima Mernissi e Amina Wadud. Dovendo semplificare, la prima di impostazione sociologica e sociale. La seconda con una competenza teologica molto attenta all’esegesi e alla questione di genere.

FT: Si tratta però, per l’appunto, di autori di “confine”, che già incorporano una prospettiva che potremmo definire moderno-occidentale. Non ci restituiscono cioè quella visione classica che fatichiamo a trovare, sicuramente in italiano, e che idealmente ci si può aspettare soprattutto da autori musulmani. Tornando invece al suo corso, quali libri di testo saranno utilizzati?

DB: Ho ritenuto importante fornire innanzitutto un manuale accessibile, sufficientemente documentato sui processi storico-istituzionali. Per questo ho virato, tra le molte autorevoli possibilità che pure c’erano, sul “Diritto Islamico” di Luca Mezzetti, per i tipi di Giappichelli.

FT: Negli ultimi sei anni in occidente abbiamo assistito, fortunatamente, ad una drastica scomparsa del terrorismo “jihadista” e, quasi in corrispondenza, la presenza islamica in Italia ha suscitato sempre meno interesse nella ricerca scientifica. Accademicamente, che aspettative ha incontrato la proposta del suo corso?

DB: Direi buone, ma senza slanci di autoreferenzialità. Introdurre il diritto islamico ha tanti fondamenti: demografici, storici, di richiesta della popolazione studentesca, di comparazione magari occasionale ma sempre solida e rispettosa. Il fondamento scientifico resta però per me quello prevalente e preferibile.

FT: È molto diffusa la percezione della religione islamica come insieme di sole norme comportamentali che regolano la vita del fedele, di quelle che per il diritto canonico si occupano del cosiddetto “foro esterno”. Per finire, le chiedo se nel suo corso potrebbe trovare spazio l’aspetto ordinamentale islamico del “foro interno” da noi noto come sufismo.

DB: In divenire, senz’altro. Ho conosciuto, non solo come ricercato e autorevole studioso e saggista, Alberto Ventura. Un segmento importante della sua produzione, direi determinante, è dedicato al sufismo.

FT: Grazie per la disponibilità e auguri per il suo corso.

DB: Grazie a voi per l’interessamento.

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