La destra grida allo scandalo per una Camera arbitrale islamica. Peccato che in Italia esistano già tribunali religiosi ebraici che applicano la Halakhah, mentre una legge della Repubblica tutela espressamente la possibilità di sciogliere matrimoni secondo la tradizione ebraica, pur senza effetti civili. In Europa, inoltre, alcuni tribunali rabbinici amministrano veri arbitrati, potenzialmente vincolanti secondo le leggi dei rispettivi Paesi. Il problema non è una presunta giustizia parallela, ma una libertà religiosa che sembra cambiare significato a seconda di chi la esercita.
Il burrone è davanti ai nostri piedi. Anzi, siamo già sull’orlo del precipizio. Il Paese rischia di sprofondare sotto il peso di una giustizia religiosa parallela, incompatibile con i nostri valori e le nostre istituzioni. Almeno questo è il quadro apocalittico dipinto da una parte della destra italiana dopo la scoperta di una Camera arbitrale islamica a Padova.
Il 7 ottobre 2026, l’eurodeputata di estrema destra della Lega Anna Maria Cisint ha denunciato pubblicamente la presenza del presunto primo tribunale islamico italiano, annunciando di aver scritto alla Procura. Matteo Salvini ha immediatamente rilanciato, affermando che in Italia non possono esistere tribunali islamici né leggi parallele. Anche esponenti di Fratelli d’Italia e di Futuro Nazionale sono intervenuti nella polemica, chiedendo verifiche e iniziative istituzionali.
La gravità dell’allarme, tuttavia, sembra inversamente proporzionale alla curiosità di approfondire ciò di cui si sta parlando. Perché prima di mobilitare procure, ministri e difensori della civiltà occidentale, sarebbe stato sufficiente porsi una domanda: ma davvero le comunità religiose in Italia non possono avere propri organismi per risolvere controversie secondo i principi della loro fede?
La risposta è sorprendentemente semplice. Possono, entro i limiti della legge. E alcune lo fanno già.
Il problema è che, questa volta, l’organismo in questione porta un nome arabo.
La scoperta sensazionale di una pratica che esiste già
La Camera Arbitrale Islamica Italiana è stata costituita a Padova il 3 marzo 2026 come associazione non riconosciuta ai sensi del Codice civile. Il suo obiettivo dichiarato è promuovere l’arbitrato per risolvere controversie civili e commerciali secondo principi ispirati alla Sharia.
Attenzione: non si presenta soltanto come uno sportello di consulenza religiosa. Sul suo sito – molto poco sviluppato – rivendica la possibilità di emettere veri lodi arbitrali, potenzialmente vincolanti ed eseguibili attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento italiano.
Questo aspetto merita certamente una verifica giuridica accurata e anche in termini di trasparenza. Ma chiamare un organismo Camera arbitrale non significa trasformarlo in un tribunale dello Stato. Non gli conferisce poteri pubblici, non gli permette di decidere su qualsiasi materia e non autorizza ad aggirare le leggi italiane.
L’articolo 806 del Codice di procedura civile consente l’arbitrato per controversie relative a diritti disponibili. Perché si producano effetti giuridici devono esistere i necessari presupposti, a cominciare da una valida convenzione arbitrale. Non è possibile, per esempio, sostituire attraverso un arbitrato religioso il divorzio civile o attribuirsi il potere di determinare liberamente i diritti dei minori.
In altre parole, il problema giuridico non è se gli arbitri siano musulmani, ebrei, cristiani o atei. È se l’arbitrato rispetti la legge italiana.
Sembra una distinzione piuttosto elementare. Eppure, nella polemica politica, è scomparsa quasi completamente.
Signore e signori, vi presento la Sharia ebraica
Esiste un termine che probabilmente molti dei protagonisti di questa campagna non hanno mai sentito nominare: Halakhah.
È il sistema normativo religioso dell’ebraismo, sviluppato a partire dalla Torah, dal Talmud e da secoli di interpretazione rabbinica. Regola aspetti della vita religiosa, ma anche questioni matrimoniali, obblighi economici, contratti, rapporti familiari, successioni e controversie tra individui.
La cosa più interessante? Il termine ebraico Halakhah deriva da una radice che significa camminare, procedere: indica la via da seguire.
Anche Sharia, in arabo, richiama l’immagine della via, originariamente il percorso che conduce all’acqua, e per estensione il cammino che orienta la vita del credente.
Sono la stessa parola, e due sistemi teologicamente simili: entrambi rappresentano tradizioni normative religiose che indicano ai fedeli un modo di vivere e di regolare i propri rapporti secondo precetti religiosi.
E non è tutto. Nell’ebraismo esistono veri tribunali rabbinici chiamati Batei Din, al singolare Beit Din, letteralmente casa del giudizio.
Non semplici circoli culturali, non gruppi di studio, non incontri conviviali. Tribunali religiosi, con giudici chiamati Dayanim, procedimenti, audizioni, valutazioni delle prove e decisioni scritte. Quando trattano una controversia secondo la legge ebraica, il procedimento può chiamarsi Din Torah e concludersi con una decisione halakhica, il Psak Din.
A seconda della materia e del Paese, questi organismi possono offrire consulenza religiosa, svolgere mediazioni o amministrare autentici arbitrati fondati sul consenso delle parti.
Suona familiare?
Dovrebbe. Perché è precisamente il genere di distinzione che bisognerebbe comprendere prima di lanciare campagne politiche contro qualunque organismo che utilizzi principi religiosi per risolvere una controversia.
Roma, Milano, Londra: ecco gli organismi di cui nessuno sembra scandalizzarsi
Partiamo da Roma. La Comunità Ebraica della capitale dispone di un Tribunale Rabbinico, inserito nell’attività del proprio Ufficio Rabbinico. Sul sito ufficiale compare persino il titolo di Dayan, giudice rabbinico, attribuito a Rav Gad Eldad. Sono inoltre indicati altri rabbini che fanno parte del tribunale.
A Milano, l’Ufficio Rabbinico della Comunità Ebraica dichiara espressamente di occuparsi del Beth Din, insieme alle altre attività religiose e comunitarie.
Non siamo davanti a un misterioso complotto. I riferimenti sono pubblici, le strutture sono conosciute e fanno parte della normale vita religiosa ebraica italiana. Va però fatta una distinzione: l’esistenza dei tribunali rabbinici di Roma e Milano è documentata, mentre non abbiamo riscontrato nelle fonti pubbliche consultate prove sufficienti che questi specifici organismi emettano lodi arbitrali aventi efficacia civile nell’ordinamento italiano. Questo non sminuisce il loro ruolo religioso, ma evita di confondere le decisioni halakhiche con gli arbitrati riconosciuti dal diritto statale.
E se ci spostiamo sul piano europeo, il quadro diventa ancora più interessante.
La Conference of European Rabbis dispone di un proprio European Beth Din, che offre servizi di divorzio religioso, mediazione matrimoniale e arbitrato. Sul sito ufficiale spiega di trattare controversie patrimoniali, questioni commerciali e dispute di valore anche considerevole. Per gli arbitrati formalizzati richiede alle parti la sottoscrizione di un accordo vincolante, dichiarando di operare nel rispetto delle leggi civili applicabili.
A Londra, il London Beth Din è persino più esplicito. Si presenta come un organismo arbitrale capace di giudicare controversie commerciali secondo la Halakhah. I partecipanti sottoscrivono un accordo legalmente vincolante e, nei casi consentiti, i lodi possono essere fatti eseguire attraverso i tribunali civili britannici.
Questi effetti giuridici derivano dalla legislazione britannica sull’arbitrato, non da un riconoscimento automatico della Halakhah come fonte di diritto statale. Il London Beth Din opera infatti come organismo arbitrale privato, secondo regole e limiti analoghi a quelli applicabili agli altri arbitrati. Ed è proprio questo il punto del confronto con Padova: non si tratta di riconoscere una legge religiosa alternativa a quella dello Stato, ma di valutare se un organismo confessionale possa utilizzare strumenti giuridici già previsti dall’ordinamento civile. La risposta non può dipendere dalla religione degli arbitri.
Sempre nel Regno Unito opera il Federation Beis Din, che dichiara di occuparsi sia di divorzio religioso sia di arbitrati finanziari e commerciali. Esistono inoltre istituzioni come il Sephardi Beth Din, che tratta controversie religiose, domestiche e patrimoniali.
Per completezza, esiste anche l’International Beit Din, con sede negli Stati Uniti ma accessibile a persone della diaspora, anche europea, specializzato in controversie legate al divorzio ebraico e al rifiuto del Get, il documento necessario per sciogliere religiosamente il matrimonio.
Naturalmente non tutti questi tribunali svolgono esattamente le stesse funzioni, né hanno gli stessi poteri o il medesimo inquadramento giuridico. Ma proprio questa varietà dimostra quanto sia assurdo ridurre l’intera questione alla parola tribunale pronunciata accanto al nome di una religione.
Dove sono gli allarmi sulla giustizia parallela ebraica? Le richieste di intervento urgente dei ministri? Le campagne per impedire ai cittadini di sottoporre volontariamente controversie a giudici religiosi?
Non sto suggerendo che debbano esserci. Al contrario. Trovo positivo che una comunità possa conservare le proprie tradizioni giuridiche religiose, purché queste operino entro i confini dell’ordinamento democratico e nel pieno rispetto dei diritti individuali.
È una conquista del pluralismo, non una sua sconfitta e garantisce che milioni di fedeli non si debba rifare al giudizio arbitrario di imam non preparati ad affrontare tematiche complesse e che non hanno affrontato il percorso formativo accademico necessario.
Ma allora perché ciò che viene considerato una normale espressione della libertà religiosa per gli ebrei dovrebbe diventare improvvisamente una minaccia alla Repubblica quando riguarda i musulmani?
Il dettaglio che dovrebbe imbarazzare i difensori della legge italiana
C’è un documento che meriterebbe di essere letto attentamente da quanti, in queste ore, invocano la superiorità dell’ordinamento italiano sulle pratiche religiose.
Non si tratta del Corano, del Talmud o di un trattato di diritto comparato.
È una legge della Repubblica italiana.
La legge 8 marzo 1989, n. 101, che disciplina i rapporti tra lo Stato italiano e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, contiene una disposizione particolarmente interessante.
L’articolo 14, comma 9, salvaguarda espressamente la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi secondo la legge e la tradizione ebraiche, precisando che tali atti non producono effetti o rilevanza civile.
Avete letto bene.
La Repubblica italiana prende dunque atto dell’esistenza di una disciplina matrimoniale religiosa autonoma, lasciando alla comunità ebraica la libertà di applicarla al proprio interno, senza per questo attribuire alle sue decisioni il valore di sentenze dello Stato.
Nel diritto ebraico, il Get è necessario per sciogliere il matrimonio sul piano religioso. La pronuncia di un Beit Din italiano non costituisce però un divorzio civile, né può essere semplicemente delibata come una sentenza straniera: il tribunale rabbinico operante in Italia non è un organo giudiziario di uno Stato estero.
Ed è proprio questo il punto che tanti sembrano non voler comprendere.
L’esistenza di una giustizia religiosa interna non comporta automaticamente l’esistenza di una giustizia civile parallela.
Allo stesso tempo, non bisogna confondere il divorzio religioso con gli arbitrati patrimoniali o commerciali. Questi ultimi, qualora rispettino le condizioni stabilite dalla legislazione civile applicabile, possono produrre effetti giuridici. È un meccanismo diverso dal riconoscimento di una sentenza religiosa sullo stato matrimoniale.
Nel Regno Unito, per esempio, il London Beth Din dichiara apertamente che le proprie decisioni arbitrali possono essere rese esecutive dai tribunali civili, sulla base di accordi arbitrali vincolanti sottoscritti dalle parti.
E allora torniamo alla domanda iniziale: perché l’esistenza di istituzioni religiose che applicano la Halakhah, e in alcuni ordinamenti amministrano arbitrati giuridicamente vincolanti, non suscita lo stesso scandalo riservato a un organismo islamico che dichiara di volersi avvalere degli strumenti dell’arbitrato?
Non si tratta di attribuire a tutti questi organismi gli stessi poteri, né di sostenere che ogni loro decisione abbia valore civile. Si tratta di applicare gli stessi criteri: libertà religiosa, consenso delle parti, rispetto delle norme inderogabili e piena supremazia dell’ordinamento statale.
Un principio assolutamente ragionevole.
E che dovrebbe essere ragionevole anche quando a invocarlo è un musulmano.
Nel Regno Unito succede già. E il cielo non è caduto, anzi
Chi cerca un esempio europeo non deve neppure inventarselo.
Nel Regno Unito operano da anni gli Sharia Councils, organismi che trattano soprattutto questioni matrimoniali e religiose, e sono esistite anche forme di arbitrato islamico disciplinate dalla normativa britannica.
La distinzione è essenziale: gli Sharia Councils non sono tribunali statali e le loro decisioni religiose non hanno, di per sé, forza vincolante nell’ordinamento civile. Gli arbitrati, quando validamente costituiti e relativi a materie arbitrabili, possono invece produrre effetti giuridici secondo le regole generali sull’arbitrato.
È lo stesso principio applicato al London Beth Din.
Non lo sostiene qualche attivista particolarmente entusiasta del multiculturalismo. Lo spiegava già nel 2012 il governo britannico in Parlamento, menzionando espressamente il Jewish Beth Din e il Muslim Arbitration Tribunal nell’ambito dell’Arbitration Act 1996.
Ancora nel marzo 2026, il governo britannico ha ribadito che la Sharia non possiede alcuna giurisdizione statale in Inghilterra e Galles, ma che le persone restano libere di seguire principi religiosi e ricorrere a organismi di risoluzione delle controversie, purché non entrino in conflitto con la legge.
Tutto questo non significa che il sistema sia esente da problemi. Un’indagine indipendente commissionata dal governo britannico e pubblicata nel 2018 ha individuato anche pratiche discriminatorie, in particolare nei confronti delle donne.
Ma la risposta a eventuali abusi deve essere l’applicazione della legge e la tutela effettiva dei diritti delle persone. Non la demonizzazione preventiva di un’intera tradizione religiosa.
La Costituzione non ha un articolo per gli ebrei e un altro per i musulmani
Sia chiaro: nessun organismo religioso, ebraico, islamico, cristiano o di altra confessione, deve poter imporre decisioni contrarie ai diritti fondamentali.
Nessuna donna dovrebbe essere costretta, dalla famiglia o dalla comunità, ad accettare un arbitrato contro la propria volontà. Nessun tribunale religioso può pretendere di sottrarre persone alla tutela dei giudici statali. Nessun precetto confessionale può giustificare violenze, discriminazioni illegittime o violazioni delle norme imperative.
Se la Camera arbitrale di Padova dovesse operare illegalmente, sarebbe giusto intervenire. Se dovesse promettere effetti giuridici che non può produrre, bisognerebbe chiarirlo. Se emergessero pressioni, coercizioni o decisioni contrarie alla legge, le autorità avrebbero il dovere di agire.
Ma servono fatti, non sospetti trasformati in verdetti per convenienza politica.
La stessa regola dovrebbe valere per un Beit Din, per una struttura ecclesiastica o per qualsiasi organismo di arbitrato privato.
L’articolo 8 della Costituzione italiana è straordinariamente chiaro: tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Non alcune. Non quelle considerate culturalmente più vicine. Non quelle che suscitano meno reazioni sui social.
Tutte.
L’articolo 19 protegge la libertà di professare la propria fede, individualmente e in forma associata.
Questi principi non garantiscono immunità dalla legge. Garantiscono che la legge non diventi uno strumento per selezionare quali minoranze religiose siano meritevoli di libertà.
Oggi i musulmani. Domani gli ebrei?
C’è infine un aspetto che dovrebbe preoccupare particolarmente chiunque abbia a cuore la libertà religiosa delle minoranze.
Quando si inizia a sostenere che un organismo religioso sia inaccettabile non per ciò che concretamente fa, ma per il sistema di precetti al quale si ispira, si introduce un principio pericoloso.
Perché quel principio può essere facilmente esteso.
Oggi si afferma che sia intollerabile risolvere controversie secondo la Sharia. Domani qualcuno potrebbe chiedere perché mai debba essere consentito farlo secondo la Halakhah.
Oggi ci si scandalizza perché un organismo islamico utilizza la parola giustizia. Domani ci si potrebbe scandalizzare perché un organismo ebraico utilizza la parola tribunale e dispone di giudici rabbinici che emettono decisioni religiose.
Ecco perché la difesa della libertà religiosa musulmana non è una questione che riguarda soltanto i musulmani.
Riguarda anche gli ebrei, i cristiani, i credenti di altre tradizioni e i non credenti. Riguarda chiunque non voglia consegnare allo Stato, o peggio ancora alle maggioranze politiche del momento, il potere di decidere quali forme di religiosità siano considerate sufficientemente accettabili.
Una società pluralista non si misura dalla libertà che concede alle religioni maggioritarie o culturalmente familiari. Si misura soprattutto dalla capacità di applicare gli stessi principi alle minoranze che suscitano diffidenza.
E qui arriviamo al punto politico.
Non possiamo sapere se tutti coloro che stanno attaccando l’iniziativa di Padova conoscano davvero i tribunali rabbinici e le loro funzioni. Ma possiamo chiedere pubblicamente a Salvini, Cisint e agli altri protagonisti della polemica di spiegare una cosa molto semplice.
La loro obiezione riguarda ogni arbitrato ispirato a precetti religiosi, oppure riguarda soltanto l’Islam?
Se riguarda ogni arbitrato religioso, dovrebbero confrontarsi anche con l’esistenza dei Batei Din e con una prassi consolidata in diverse democrazie europee.
Se riguarda soltanto l’Islam, si tratterebbe di una violazione del nostro ordinamento che creerebbe de facto delle “leggi speciali”, come ai tempi del nazi-fascismo..
Ma il principio costituzionale è già scritto e dunque non abbiamo bisogno di inventarne uno nuovo.
La libertà religiosa non può dipendere da quale Dio si prega e in quale lingua
La cosa più paradossale di questa vicenda è che per difendere davvero la supremazia della legge italiana non serve combattere l’esistenza di organismi religiosi.
Serve semplicemente pretendere che tutti la rispettino.
L’Italia non diventa meno italiana perché un cittadino ebreo chiede a tre rabbini un giudizio su una questione matrimoniale. E non diventa meno italiana perché due cittadini musulmani scelgono volontariamente una mediazione ispirata alla loro tradizione, nel rispetto dei limiti legali.
Diventerebbe invece una Repubblica meno fedele ai propri principi se iniziasse a riconoscere la libertà religiosa soltanto a chi è politicamente gradito.
Quindi, cari (falsi) difensori della civiltà occidentale, possiamo anche discutere seriamente di arbitrato, di diritto di famiglia, di diritti delle donne, di libertà individuale e dei rischi di coercizione nelle comunità religiose.
Anzi, dovremmo farlo.
Ma se volete trasformare una Camera arbitrale islamica in una battaglia ideologica contro i musulmani, allora dovete avere almeno la coerenza di confrontarvi con le istituzioni che da anni esercitano funzioni religiose analoghe per altre comunità.
Non per abolirle. Per capire finalmente che la loro esistenza non è, di per sé, incompatibile con uno Stato democratico.
E soprattutto per evitare che una campagna costruita oggi contro una minoranza finisca domani per mettere in discussione le libertà di tutte le altre.
Perché una Repubblica nella quale gli ebrei possono avere un Beit Din, ma i musulmani non possono nemmeno proporre un arbitrato senza scatenare una crisi politica, avrebbe un problema molto più serio dell’esistenza di un organismo religioso a Padova.
Avrebbe un problema di uguaglianza davanti alla legge.
E quello, a differenza di una Camera arbitrale che ancora deve dimostrare concretamente come opererà, sarebbe un problema costituzionale fin troppo reale.
- RaiNews, 7 ottobre 2026 — Il caso della Camera arbitrale islamica di Padova
- ANSA, 7 ottobre 2026 — Le dichiarazioni di Anna Maria Cisint
- Camera Arbitrale Islamica Italiana — Atto costitutivo, statuto e presentazione
- Governo italiano — Legge 8 marzo 1989, n. 101, articolo 14
- Comunità Ebraica di Roma — Ufficio Rabbinico e Beth Din
- Rabbinato Centrale di Milano — Beth Din
- Conference of European Rabbis — European Beth Din
- London Beth Din — Arbitrato religioso e lodi vincolanti
- Federation Beis Din — Tribunale rabbinico e arbitrato
- Sephardi Beth Din — Servizi del tribunale rabbinico
- International Beit Din — Procedimenti sul divorzio religioso
- Parlamento britannico — Dibattito su Beth Din e Muslim Arbitration Tribunal, 2012
- Governo britannico — Risposta parlamentare del 19 marzo 2026
- Home Office — Revisione indipendente sulla Sharia, 2018



