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Home Israele

A proposito di Tajani e il diritto internazionale che conta “fino a un certo punto”

by Hamza Roberto Piccardo
Ottobre 4, 2026
in Israele, Italia, Mondo, Palestina, Politica, Sionismo, Voci
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A proposito di Tajani e il diritto internazionale che conta “fino a un certo punto”
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Alla fine ha ragione Tajani. Nella sua suprema insipienza l’ha detto chiaramente: il diritto internazionale conta fino a un certo punto. Ed è vero, verissimo: parole sante, ben al di sopra di chi le ha pronunciate. Il nostro ineffabile ministro degli Esteri, ospite di Bruno Vespa, ha detto quello che tutti vedevano e nessuno aveva il coraggio di dire. Parlava del blocco israeliano alla Flotilla diretta a Gaza in acque internazionali. Prima ha ammesso che si trattava di una violazione del diritto, poi ha aggiunto che quanto dice il diritto è importante fino a un certo punto. «Il re è nudo!», gridò il bambino della fiaba. Il nostro ministro, privo di quell’innocenza infantile, si è arrampicato sugli specchi della propria incultura e, una volta tanto, ha detto la verità.

Già, perché la Carta delle Nazioni Unite sancisce il diritto dei popoli all’autodeterminazione (artt. 1, par. 2, e 55). La Dichiarazione sull’indipendenza dei paesi e dei popoli coloniali (Risoluzione 1514 del 1960) ne trasse le conseguenze, almeno sul piano morale:

la fine del colonialismo: l’assoggettamento e il dominio stranieri sono una negazione dei diritti umani fondamentali e una violazione della Carta;

il diritto all’autodeterminazione: tutti i popoli hanno il diritto di determinare liberamente il proprio statuto politico e il proprio sviluppo economico, sociale e culturale;

l’incondizionatezza: l’insufficiente preparazione politica, economica o sociale non può mai servire da pretesto per ritardare l’indipendenza;

l’integrità territoriale: ogni tentativo di distruggere in tutto o in parte l’unità nazionale e l’integrità territoriale di un paese è incompatibile con la Carta.

La Dichiarazione fu approvata con 89 voti favorevoli, nessun contrario e 9 astensioni, tra cui quelle delle principali potenze coloniali dell’epoca: Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Portogallo e Spagna.

Negli anni successivi l’Assemblea generale andò oltre. Diverse risoluzioni, tra cui la 3070 del 1973 e la 37/43 del 1982, riaffermarono la legittimità della lotta dei popoli contro la dominazione coloniale e l’occupazione straniera «con tutti i mezzi disponibili, inclusa la lotta armata». Va da sé che le risoluzioni dell’Assemblea generale non sono vincolanti. E quelle che menzionano la lotta armata furono approvate con il voto contrario o l’astensione proprio degli Stati che da quelle insorgenze, resistenze e lotte di liberazione avevano più da temere, per sé e per i vassalli che andavano disseminando nel mondo.

L’altra branca del diritto è quella umanitaria, che si occupa della figura del combattente legittimo. Il Regolamento dell’Aia del 1907 e la III Convenzione di Ginevra del 1949 riconoscono lo status di combattente, e quindi di prigioniero di guerra in caso di cattura, a due categorie. La prima sono i movimenti di resistenza organizzati, anche in territorio occupato, purché abbiano un comando responsabile, un segno distintivo, portino apertamente le armi e rispettino le leggi di guerra. È l’eredità diretta dell’esperienza partigiana della Seconda guerra mondiale. La seconda è la levée en masse: la popolazione di un territorio non ancora occupato che prende spontaneamente le armi all’avvicinarsi del nemico.

Ancora più significativo è il I Protocollo addizionale del 1977. Il suo art. 1, par. 4, qualifica come conflitti armati internazionali quelli in cui i popoli lottano contro la dominazione coloniale, l’occupazione straniera e i regimi razzisti. L’art. 44, par. 3, allenta le condizioni per lo status di combattente quando la natura delle ostilità impedisce di distinguersi dai civili: basta portare le armi apertamente durante l’attacco e lo schieramento. Non a caso Israele e Stati Uniti si sono guardati bene dal ratificarlo.

Con questi presupposti, ammettiamo pure, per amor di discussione sul «diritto internazionale», che la risoluzione 181 del 1947, quella che aprì la strada alla «legalizzazione» dello Stato sionista, avesse una qualche legittimità storica e morale. Resta innegabile l’allargamento stragista di quell’entità: dalla Nakba del 1948 alla guerra del 1967, fino al genocidio di Gaza e alla feroce pulizia etnica perpetrata in Cisgiordania. Il genocidio è stato qualificato come tale nel settembre 2025 dalla Commissione d’inchiesta indipendente delle Nazioni Unite, mentre la causa intentata dal Sudafrica pende davanti alla Corte internazionale di giustizia. È pertanto innegabile il diritto dei palestinesi alla resistenza e alla lotta di liberazione.

Siamo un Paese, l’Italia, che ha posto al centro della propria autorappresentazione costituzionale la Resistenza partigiana contro l’occupazione tedesca e il regime fascista. Questo è durato almeno fino agli anni Novanta e resiste ancora in una parte significativa della nostra cultura di massa. Lo stesso vale per la Francia della Résistance, per la Jugoslavia, la Polonia, la Grecia. In tutti questi casi chi resisteva era per l’occupante un «bandito» o un «terrorista», e le rappresaglie, come le Fosse Ardeatine o Marzabotto, colpivano i civili. Il giudizio della storia ha capovolto quella qualificazione.

Le guerre di decolonizzazione hanno poi esteso il riconoscimento su scala globale: Algeria, Vietnam, Angola, Mozambico, Guinea-Bissau, Kenya. Negli anni Ottanta l’Occidente sostenne apertamente la resistenza armata afghana contro l’occupazione sovietica. Ronald Reagan ne ricevette i capi alla Casa Bianca e li chiamò «freedom fighters». Vent’anni dopo un suo successore invase a sua volta quel Paese, e gli eredi di quei combattenti divennero «terroristi». Di fatto la resistenza è celebrata e sostenuta, talvolta perfino creata ed eterodiretta, quando si rivolge contro gli avversari dell’Occidente, e criminalizzata quando colpisce i suoi alleati.

A proposito della «guerra giusta»

Michael Walzer, nel suo influente Just and Unjust Wars (1977), dedica ampio spazio alla guerriglia. Riconosce la legittimità della lotta contro l’occupazione e la difficoltà del guerrigliero, che dipende dalla popolazione civile per nascondersi. Insiste però che l’immunità dei non combattenti resta vincolante: la debolezza militare non autorizza a colpire chi non combatte. Chi brandisce questo principio contro i palestinesi dimentica però che esso vincola anzitutto l’occupante. Nessuna norma autorizza a punire collettivamente una popolazione, a strangolarla da terra, mare e cielo, ad affamarla e a raderne al suolo le case. Israele lo ha fatto e continua a farlo in maniera spaventosa, fredda e criminale, nell’impunità garantita dai suoi protettori.

Analisti avvolti nella sicurezza delle loro case argomentano spesso sulla «ragionevole probabilità di successo» e sulla proporzionalità complessiva. Una resistenza armata senza prospettive, che provochi rappresaglie devastanti, sarebbe legittima nella causa ma imprudente, o perfino ingiusta, nelle conseguenze. Ma la rinuncia alla resistenza condannerebbe all’inerzia ogni popolo debole di fronte a un occupante forte. Senza contare che molte volte i combattenti del popolo «debole» hanno finito per avere la meglio.

La tradizione islamica

Nel diritto islamico classico la difesa contro l’invasione della terra dei musulmani (jihād al-daf‘, jihad difensivo) è considerata legittima. Molti giuristi classici la ritengono un obbligo individuale (fard ‘ayn) per gli abitanti della terra invasa, a differenza del jihad offensivo, che è obbligo collettivo e soggetto all’autorità del sovrano. La stessa tradizione impone però limiti precisi alla condotta. Le istruzioni del primo califfo Abu Bakr ai suoi comandanti vietavano di uccidere donne, bambini, anziani e religiosi ritirati, e di distruggere senza necessità alberi e coltivazioni.

Alla fine di questo excursus resta un fatto. Un capo di governo ricercato dalla Corte penale internazionale viene ricevuto con tutti gli onori dai capi di Stato e di governo dei Paesi democratici. Intanto le forze di sicurezza e le magistrature di quegli stessi Paesi si accaniscono su chi esprime solidarietà al popolo palestinese e alla sua lotta di liberazione. Ma lo ha detto Tajani: il diritto internazionale conta fino a un certo punto. E quel punto, per ora, lo fissano Tel Aviv e Washington. Per ora, non per sempre, in shā’ Allāh.

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Hamza Roberto Piccardo

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